Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 26/03/1983 (Rv. 427010 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'OPERA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - DISCIPLINA SPECIALE EX ART. 1662 COD. CIV. - CONTENUTO - APPLICABILITÀ.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'OPERA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - DISCIPLINA SPECIALE EX ART. 1662 COD. CIV. - CONTENUTO - APPLICABILITÀ.*
Le norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che regolano la risolubilità dei contratti per inadempimento, sono derogate, per quanto concerne la risolubilità del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore mentre il contratto è in corso di esecuzione, dalla disposizione particolare dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., ispirata dalla pratica esigenza di evitare lo scioglimento del rapporto per inadempienze non aventi carattere definitivo, in quanto sia possibile all'appaltatore di porvi rimedio, durante lo stesso svolgimento dei lavori, entro un congruo termine all'uopo fissatogli dal committente. Ma, per l'operatività della autotutela prevista da detta disposizione in favore del committente, è necessario che quest'ultimo contesti all'appaltatore la non conformità dell'opera, sino allora eseguita, alle condizioni stabilite nel contratto e alle regole dell'arte e gli fissi un congruo termine per porvi rimedio, sicché l'adempimento dell'appaltatore nel termine assegnatogli ristabilisce l'equilibrio contrattuale, laddove l'inutile decorso di tale termine, senza che l'appaltatore abbia provveduto alla eliminazione integrale (e non solo parziale) degli inconvenienti lamentati, porta automaticamente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni patiti dal committente. (V 275/71, mass n 349741; (V 2358/60; (V 1423/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1662
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)