Sez. 2, Sentenza n. 5269 del 28/08/1986 (Rv. 447848 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI NELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORME SULLE DISTANZE E ALTRE NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PROPRIETARI AL RISARCIMENTO - ALLA DEMOLIZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI NELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORME SULLE DISTANZE E ALTRE NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PROPRIETARI AL RISARCIMENTO - ALLA DEMOLIZIONE.*
Poiché nelle controversie tra privati aventi ad oggetto la costruzione di opere edilizie viene in discussione soltanto la lesione di diritti soggettivi - la cui tutela è assicurata mediante la demolizione dell'opera costruita contra legem o mediante il risarcimento del danno, a seconda che le norme violate siano o meno integrative di quelle sulle distanze dettate dal codice civile e dai regolamenti locali - ai fini della loro decisione resta irrilevante l'esistenza o la legittimità degli Atti inerenti allo Esercizio dello jus aedificandi, i quali lo condizionano sul piano del diritto pubblico, nonché la conformità delle costruzioni a tali Atti. (Conf 6197/84, mass n 437843; (Conf 908/80, mass n 404330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)