Sez. 3, Sentenza n. 4834 del 02/06/1987 (Rv. 453477 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - NEGAZIONE DELLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DIVERSO CONVINCIMENTO SU QUEST'ULTIMA DEL GIUDICE IN SEDE DI RIASSUNZIONE - MANCATA DETERMINAZIONE DEL CONFLITTO NEGATIVO E MERA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL MEDESIMO GIUDICE - RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - NEGAZIONE DELLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DIVERSO CONVINCIMENTO SU QUEST'ULTIMA DEL GIUDICE IN SEDE DI RIASSUNZIONE - MANCATA DETERMINAZIONE DEL CONFLITTO NEGATIVO E MERA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL MEDESIMO GIUDICE - RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente, da parte del giudice che l'ha resa, la negazione della propria Competenza inderogabile per materia, con la conseguenza che qualora il giudice, davanti al quale la causa venga riassunta, pur ritenendo la medesima devoluta alla cognizione del primo giudice ratione materiae, non rilevi il conflitto negativo di Competenza ma si limiti a dichiarare la propria incompetenza, il potere-dovere di richiedere d'ufficio il regolamento spetta al giudice dell'appello avverso la sentenza del secondo giudice. (V 2719/83, mass n 427618; (V 4793/81, mass n 415495; (V 6118/80, mass n 409874; (Conf 5551/81, mass n 416274).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)