Sez. 3, Sentenza n. 6118 del 15/11/1980 (Rv. 409874 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DICHIARAZIONE DELLA INCOMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - CONFIGURABILITA - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE RITENUTA DAL GIUDICE ADITO IN SEDE DI RIASSUNZIONE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DICHIARAZIONE DELLA INCOMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - CONFIGURABILITA - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE RITENUTA DAL GIUDICE ADITO IN SEDE DI RIASSUNZIONE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione d'incompetenza per valore postula necessariamente, da parte del giudice che l'ha resa, la negazione della propria Competenza inderogabile per materia, con la conseguenza che, qualora il giudice, davanti al quale la causa venga riassunta, ritenga la medesima devoluta alla cognizione del primo giudice, ratione materiae, ricorre un'ipotesi di conflitto negativo di Competenza, denunciabile con richiesta di regolamento d'ufficio, secondo la previsione dell'art 45 cod proc civ. (Conf 3747/79, mass n 400178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)