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Sez. 5, Sentenza n. 6365 del 22/03/2006 (Rv. 588297 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Esistenza ed adeguatezza della motivazione - Verifica - Modalità - Riferimento alla normativa riguardante il singolo tributo - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588297-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Il principio di carattere generale enunciato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur essendo valido per ogni tipo di provvedimento amministrativo, ivi compresi gli atti impositivi, non rappresenta, in materia tributaria, l'unico parametro di valutazione dell'esistenza e della congruità della motivazione, attesa la polisistematicità della normativa, in virtù della quale l'idoneità della motivazione può essere valutata alla stregua del predetto canone soltanto in mancanza di regole dettate specificamente per il singolo tributo; in presenza di tali regole, invece, è con riferimento alle stesse che dev'essere condotta la predetta valutazione, in quanto le norme che disciplinano il tributo al quale l'atto afferisce costituiscono la chiave di lettura della motivazione del singolo atto, e vanno pertanto assunte come necessario presupposto ed implicita integrazione della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)