Sez. 6, Sentenza n. 28005 del 25/06/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290436-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' | Mancato allontanamento dal territorio dello Stato - Deroga al principio di specialità, ex art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. - Libera scelta dell’estradato - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA'
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la deroga al principio di specialità, prevista dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. per il caso in cui l'estradato non lasci il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva, opera a condizione che il mancato allontanamento sia espressione di una libera scelta dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'ordinanza di sospensione del processo per un reato estraneo al titolo
estradizionale, limitandosi a rilevare che l'estradato non si era allontanato dall'Italia nel termine previsto, senza valutare le allegazioni difensive concernenti la mancanza di un documento valido per l'espatrio, la sottoposizione a misure coercitive per fatti successivi all'estradizione e la pendenza di un procedimento di prevenzione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 5 lett. C), Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)