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Sez. U, Sentenza n. 11652 del 12/05/2008 (Rv. 602972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 "bis" cod. proc. civ. - Vizio di motivazione - Contenuto - Mancata indicazione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Atteso che, secondo quanto dispone l'art. 366 "bis" cod. proc. civ., nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata - che aveva respinto la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere il risarcimento del danno alla carriera per perdita di "chances", in ragione della riscontrata carenza di allegazione e prova dei fatti idonei a dimostrare l'effettiva perdita di possibilità di reimpiego lavorativo - limitandosi ad esporre le circostanze relative alla propria vicenda lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)