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Sez. 3, Ordinanza n. 2652 del 04/02/2008 (Rv. 601722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Formulazione dei motivi di ricorso - Vizi di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - Deduzione ai sensi dell'art. 366 bis, seconda parte, cod. proc. civ. - Criteri - Sintesi degli argomenti critici a sostegno del motivo - Necessità - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità (in riferimento agli art. 76, 77, 24, 111, 117, primo comma, Cost.) della norma così interpretata - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il complesso normativo costituito dagli artt. 366, n. 4, 366-bis e 375, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla novella recata dal d.lgs. n. 40 del 2006 - deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. si sottrae, "in parte qua", a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111, 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo parametro in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacché: 1) quanto alla supposta violazione degli art. 76 e 77 Cost., l'onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell'oggetto e nelle finalità ispiratrici della legge delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111, 117, primo comma, Cost., non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell'ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicché il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)