Sez. U, Sentenza n. 16528 del 18/06/2008 (Rv. 603565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 "bis" cod. proc. civ. - Vizio di motivazione - Mancata indicazione dei fatti controversi rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione di motivazione e del successivo momento di sintesi - Inammissibilità del motivo - Sussistenza - Fattispecie in tema di provvedimenti disciplinari del Consiglio nazionale forense.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È inammissibile, perché privo di autosufficienza e concretezza, come richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale forense), in cui non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare la necessaria esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza indicare la premessa minore (cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione) e svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)