Sez. 5, Sentenza n. 3327 del 11/02/2011 (Rv. 616684 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | ILOR dovuta da una società di persone - Determinazione del reddito societario quale base imponibile di riferimento - Deduzione ex art. 120, comma quarto, del d.P.R. n. 917 del 1986 delle quote di reddito societario spettanti ai soci per l'opera prestata nell'impresa - Prevalenza di tale attività rispetto a quella svolta dal socio come amministratore o dipendente della società - Necessità - Verifica del carattere prevalente dell'attività di amministrazione - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR dovuta da una società di persone, ai fini della determinazione del reddito societario quale base imponibile di riferimento, la deduzione prevista dall'art. 120, comma quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) per le quote di reddito spettanti ai soci che prestino la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, è limitata al reddito percepito dal socio per l'attività svolta in quanto tale e non compete quando il socio operi in via prevalente quale amministratore o dipendente della società, condizione, questa, da valutarsi non soltanto in relazione al corrispettivo economico percepito, ma anche all'impegno di tempo e di energie fisiche e mentali in concreto richiesti, con la conseguenza che, pur potendosi presumere, secondo l'"id quod plerumque accidit", che ad una remunerazione per l'attività quale amministratore più alta rispetto a quella svolta come socio corrisponda un maggior impegno lavorativo, è sempre ammessa la prova contraria, rilevando, ai fini della deduzione, l'effettiva prevalenza dell'attività di socio e non già la valutazione economica che ad essa viene attribuita.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)