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Sez. 5, Sentenza n. 25626 del 01/12/2006 (Rv. 594458 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Società di persone - Deduzione ex art. 120, comma quarto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Spettanza - Condizioni - Prevalenza dell'opera prestata dal socio nell'impresa - Accertamento - Contemporaneo svolgimento dell'attività di amministratore - Riferimento all'impegno profuso - Necessità - Corrispettivo economico - Valore presuntivo - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594458-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR, ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dall'art. 120, comma quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle società di persone con riferimento alle quote di reddito spettanti ai soci che prestino la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, il concetto di prevalenza dev'essere riferito al solo reddito del socio in quanto tale, e non anche al costo eventualmente affrontato dalla società per compensare il lavoro prestato dal socio in qualità di amministratore o in base ad un rapporto di dipendenza, con la conseguenza che la deduzione non trova applicazione nel caso in cui l'attività svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio. Tale prevalenza dev'essere intesa in senso sia qualitativo che quantitativo, e quindi rapportata all'impegno di tempo ed energie fisiche e mentali che l'attività richiede in concreto per essere espletata, rispetto ai quali il corrispettivo economico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione: pertanto, pur potendosi presumere, secondo l'"id quod plerumque accidit", che ad una maggiore remunerazione corrisponda un maggior impegno lavorativo, deve ritenersi sempre ammessa da parte del contribuente la prova contraria che alla prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l'attività di amministratore non corrisponde una sostanziale prevalenza di impegno, in quanto ai fini della spettanza della deduzione assume rilievo decisivo l'effettiva prevalenza dell'attività di socio, e non già la valutazione economica che ad essa viene attribuita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)