Sez. 5, Sentenza n. 3173 del 11/02/2010 (Rv. 611649 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Applicabilità - Condizioni - Soci di società di persone - Estensione - Limiti - Fondamento - Onere probatorio - Spettanza a carico della società contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Possono, pertanto, essere dedotte le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli utili del socio, in quanto al medesimo imputate ai fini IRPEF come reddito proprio del contribuente e non della società, in quanto la deduzione persegue l'intento di eliminare dall'imponibile la parte che si può considerare formata dal lavoro del soggetto; tuttavia, l'onere di provare, in presenza di contestazione, che il socio presta la sua opera nella società e che tale opera costituisce la sua "occupazione prevalente" è - come in genere l'onere di dimostrare le componenti negative del reddito, tanto riguardo alla loro esistenza che all'inerenza - a carico della società contribuente, atteso che dette circostanze, in quanto legittimanti la deduzione, rappresentano gli elementi costitutivi del diritto della società alla deduzione stessa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)