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Sez. 1, Sentenza n. 14637 del 21/11/2001 (Rv. 550429 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Vizio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550429-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Il giudice, che ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve segnalarla alle medesime e consentire loro di eccepire e di argomentare in merito; qualora il giudice decida la controversia sulla base di una questione non previamente sottoposta alle parti, la sentenza è nulla per violazione del principio del contraddittorio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva deciso di un'opposizione a ordinanza ingiunzione facendo perno sulla questione della sussistenza in astratto del potere sanzionatorio, non sollevata dalle parti né a queste sottoposta dal giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)