Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005 (Rv. 583342 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Non è affetta da nullità e non è soggetta ad alcuna censura la sentenza che si fondi su una questione rilevata d'ufficio dal giudice al momento di assumere la decisione e dallo stesso non sottoposta previamente al contraddittorio delle parti, tenuto conto che la nullità degli atti del processo può essere dichiarata solo se espressamente comminata dalla legge e che l'art.183 cod. proc. civ., che pure prevede che il giudice indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, non commina alcuna sanzione per l'omissione di tale adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 3, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)