Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 03/05/2007 (Rv. 597014 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Notifica richiesta il giorno di scadenza del termine - Sciopero degli ufficiali giudiziari - Mancata accettazione - Reiterazione - Validità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
In base ai principi ripetutamente affermati in materia di notificazioni dalla Corte costituzionale, non può correlarsi un effetto di decadenza a un diniego di attività da parte degli ufficiali giudiziari anziché a un difetto di attività del notificante; pertanto, deve considerarsi tempestiva la notifica richiesta il giorno di scadenza del termine, non accettata a causa di uno sciopero dell'ufficio unico per le notifiche, reiterata il giorno successivo ed andata a buon fine, senza che rilevi (in presenza di idonea documentazione dell'impedimento) la mancata emanazione da parte del Ministro della Giustizia del decreto che accerta il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)