Sez. 5, Sentenza n. 18353 del 31/08/2007 (Rv. 601041 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Proroga dei termini in materia tributaria - Mancato funzionamento degli uffici giudiziari - Prova - Attestazione del dirigente dell'ufficio giudizario - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
Il principio della sottrazione alla decadenza del soggetto incorsovi per cause a lui non imputabili, desumibile dal sistema normativo complessivo e dall'evoluzione giurisprudenziale, deve affermarsi anche in materia di contenzioso tributario, in forza dell'applicazione in via analogica degli art. 2963, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 155, quarto comma, cod. civ.; ne consegue, ai fini della proroga dei termini per effetto del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, che detto termine scadrĂ il giorno immediatamente successivo a quello del mancato o irregolare funzionamento, sempre che la parte interessata offra la prova del disfunzionamento attraverso la produzione della dichiarazione di accertamento del dirigente dell'ufficio giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)