Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 05/05/1972 (Rv. 357940 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ELIMINAZIONE DELLA MALATTIA MEDIANTE INTERVENTO CHIRURGICO OD IMPIEGO DI PROTESI - EFFETTI - PERMANENZA DELLA MALATTIA - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ELIMINAZIONE DELLA MALATTIA MEDIANTE INTERVENTO CHIRURGICO OD IMPIEGO DI PROTESI - EFFETTI - PERMANENZA DELLA MALATTIA - CONFIGURABILITA.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, la mera possibilita di eliminazione di una malattia, mediante un intervento chirurgico e con l'applicazione di appropriati apparecchi sanitari, non fa venire meno il requisito della permanenza della malattia stessa, in quanto la possibilita di eliminazione della causa invalidante puo avere influenza, a norma degli artt 81 e 82 del DL 4 ottobre 1935 n 1827 solo ai fini della sospensione della liquidazione e del pagamento della pensione sempre che l' istituto offra i mezzi all'uopo occorrenti. (Conf 1365'70, mass n 347096; 3576'69, mass n 343774).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)