Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218075 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Destinatari di compensi o altre somme soggette a ritenuta alla fonte - Indicazione di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti - Lesione degli interessi finanziari dello Stato - Esclusione - Differenza con la previgente disciplina ex art 4 lettera e) legge 7 agosto 1982 n. 516.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo 10.3.2000 n. 74 (che ha abrogato l'intero titolo I del decreto legge 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge 7.8.1982 n. 516), ha inteso punire solo i fatti concretamente lesivi degli interessi finanziari, negando rilevanza penale agli atti prodromici dell'evasione fiscale; non costituisce pertanto più reato la indicazione - nei certificati rilasciati a soggetti destinatari di compensi o di altre somme soggette a ritenuta alla fonte- di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti, ipotesi che, viceversa, era prevista e punita dall'art. 4 lett. e) della legge 7.8.1982 n. 516.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)