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Sez. 3, Sentenza n. 6828 del 28/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004) Rv. 228494 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Art.2 comma trentesimo del DL 19 dicembre 1984, n. 853, conv. dalla legge 17 febbraio 1985, n.17 - Abrogazione ad opera dell'art. 25, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228494-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La contravvenzione prevista dall'art. 2, comma trentesimo del decreto legge 19 ottobre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che sanziona l'omessa indicazione agli uffici delle imposte richiedenti degli elementi necessari alla determinazione dei ricavi nel corso dell'accertamento, non risulta abrogata dalla disposizione di cui all'art. 25, comma primo del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, né deve essere considerata abrogata ai sensi del comma secondo del medesimo articolo in quanto incompatibile con le disposizioni del citato decreto legislativo. La fattispecie, infatti, non incrimina una condotta prodromica ad una falsa dichiarazione annuale, e quindi non assume quel carattere anticipatorio non più compatibile con l'attuale disciplina, ma è posta a tutela della rapidità e della semplificazione del procedimento di accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni dei redditi, od IVA, già presentate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 30 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)