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Sez. 6, Sentenza n. 43776 del 09/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287269-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Termine massimo di definizione ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287269-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere definito il giudizio di appello, non è soggetto a sospensione nel periodo feriale, operando la sospensione solo in relazione agli atti delle parti, non anche per quelli che competono al giudice.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)