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Sez. 1, Sentenza n. 9257 del 07/09/1990 (Rv. 469233 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469233-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*

L'art. 68 della legge n. 184 del 1983, il quale ha devoluto l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nel caso di minori alla Competenza funzionale del tribunale dei minorenni, configura una norma processuale di immediata applicazione anche nelle controversie pendenti, in difetto di diversa disposizione transitoria. Ne consegue che i giudizi, che all'entrata in vigore della nuova normativa siano ancora pendenti in primo grado davanti al tribunale in composizione ordinaria, vanno devoluti alla cognizione del detto giudice specializzato; la cui Competenza - in Mancanza - va rilevata anche d'ufficio dal giudice di appello. (V 4425/85, mass n 441884; (Conf 8218/87, mass n 455830, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)