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Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 06/11/1987 (Rv. 455830 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE DIVERSE A SECONDA CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA I GIUDIZI SIANO PENDENTI IN PRIMO GRADO OVVERO IN FASE DI GRAVAME OPPURE AD APPELLO ESAURITO.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455830-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE DIVERSE A SECONDA CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA I GIUDIZI SIANO PENDENTI IN PRIMO GRADO OVVERO IN FASE DI GRAVAME OPPURE AD APPELLO ESAURITO.*

L'art. 68 legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale ha devoluto l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nel caso di minori alla Competenza funzionale del tribunale per i minorenni configura una norma processuale di immediata applicazione anche nelle controversie pendenti, in difetto di diversa disposizione transitoria. Ne consegue che ove i giudizi soggetti alla nuova normativa siano pendenti in primo grado essi vanno devoluti alla cognizione del giudice specializzato, laddove se i giudizi stessi si trovino in fase di gravame la Corte di appello ordinaria deve dichiarare l'incompetenza del primo giudice indicando il giudice competente. Se invece la nuova normativa interviene ad appello esaurito ed ormai delata sententia, deve trovare applicazione il principio secondo cui l'atto processuale è retto dalla legge dal momento in cui esso è compiuto (tempus regit actum), il quale comporta che la sentenza emessa del giudice ordinario che a quel tempo era competente non può considerarsi invalida a seguito della successiva entrata in vigore di norme che hanno modificato la Competenza attribuendola al giudice dei minori. (V 4425/85, mass n 441884; (V 1367/74, mass n 369446; (V 2479/76, mass n 381267).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)