Sez. 6, Sentenza n. 13273 del 23/11/2000 Ud. (dep. 20/12/2000) Rv. 217593 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di patrocinio innanzi al Tribunale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Risponde del reato di cui all'art. 348 cod. pen. il praticante procuratore che compia atti tipici della professione legale ordinaria (nella specie: sottoscrizione della procura a margine della comparsa di costituzione per una citazione in Tribunale), atteso che egli è agente è facultato solo in ambito ristretto e temporaneo all'esercizio della professione forense, laddove per contro lo svolgimento pieno dell'attività di patrocinio legale presuppone un'abilitazione che non è mera estensione operativa della facoltà in parola.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)