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Sez. L, Sentenza n. 1729 del 18/02/1998 (Rv. 512760 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Ordine di rinnovazione - Termine relativo - Carattere perentorio - Inosservanza - Inammissibilità conseguente del gravame - Condizione.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512760-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nel rito del lavoro il termine assegnato dal giudice all'appellante ex art. 435 cod. proc. civ. in relazione all'art. 421 ed all'art. 291 primo comma cod. proc. civ., per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata, ha carattere perentorio, con la conseguenza che l'omesso rinnovo della notificazione comporta in caso di mancata costituzione dell'appellato l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)