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Sez. 3, Ordinanza n. 7913 del 23/03/2024 (Rv. 670462-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Reticenza dell’assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. - Riferimento al momento di formazione del consenso - Necessità - Fondamento - Circostanze sopravvenute - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670462-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.

Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)