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Sez. L, Sentenza n. 5910 del 28/11/1985 (Rv. 443081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO DI RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AL RIFERIMENTO AL CRITERIO NON PREVISTO DALL'ANZIANITÀ DI REPARTO.*
Stato
decisa il 1985-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO DI RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AL RIFERIMENTO AL CRITERIO NON PREVISTO DALL'ANZIANITÀ DI REPARTO.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale lo accordo interconfederale 5 maggio 1965 impone al datore di lavoro, al fine della identificazione dei lavoratori da licenziare, la valutazione complessiva e il contemperamento dei criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità, carichi di famiglia) dallo accordo stesso previsti e di conseguenza comporta che il datore di lavoro può attribuire prevalenza ad uno di quei criteri senza che derivi la completa trascuranza degli altri. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che il semplice riferimento alla minor anzianità di reparto rendeva legittima la scelta del dipendente da licenziare. La S.C., dopo aver affermato che l'anzianità di reparto non è un criterio previsto dall'accordo citato, ha annullato la suddetta decisione enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)