Sez. U, Sentenza n. 2246 del 29/03/1983 (Rv. 427088 - 01)
CACCIA - SELVAGGINA - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA CACCIA - CALENDARIO VENATORIO - LIMITAZIONI - DISCIPLINA DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65 DEL 1975 PER LA TUTELA DELLA SELVAGGINA - POSIZIONE DEI PROPRIETARI DEI FONDI PER I DANNI SUBITI PER IL MOLTIPLICARSI DEGLI ANIMALI SELVATICI NON SUSCETTIBILI DI ABBATTIMENTO - INTERESSI SEMPLICI O INTERESSI LEGITTIMI - CRITERI DI DISTRUZIONE.*
CACCIA - SELVAGGINA - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA CACCIA - CALENDARIO VENATORIO - LIMITAZIONI - DISCIPLINA DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65 DEL 1975 PER LA TUTELA DELLA SELVAGGINA - POSIZIONE DEI PROPRIETARI DEI FONDI PER I DANNI SUBITI PER IL MOLTIPLICARSI DEGLI ANIMALI SELVATICI NON SUSCETTIBILI DI ABBATTIMENTO - INTERESSI SEMPLICI O INTERESSI LEGITTIMI - CRITERI DI DISTRUZIONE.*
Nella disciplina della legge regionale Toscana 15 giugno 1975 n. 65 istitutiva del parco naturale della maremma, così come in quella delle leggi nazionali e regionali, anteriori e successive, che tutelano la selvaggina limitando l'Esercizio della caccia (R.d. 5 giugno 1939 n. 1016; legge Reg. Toscana 5 luglio 1974 n. 35; legge 27 dicembre 1977 n. 968; legge Reg. Toscana 15 marzo 1980 n. 17; legge Reg. Toscana 29 giugno 1982 n. 52), la posizione del proprietario di un fondo, per i danni che riceva dal moltiplicarsi degli animali selvatici non suscettibili di abbattimento, non ha natura di diritto soggettivo, e non è quindi tutelabile con Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, ma ha consistenza di interesse semplice, fino a quando l'amministrazione non si avvalga del potere di "concedere contributi per sopperire alle diminuzioni di redditi aziendali", fissandone i criteri, a norma dell'art. 7 primo comma della citata legge n. 65 del 1975, e poi di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, quando la amministrazione medesima si sia avvalsa di detto potere, in relazione al concreto riconoscimento di tale indennizzo ed alla sua liquidazione in conformità dei criteri prefissati. L'indicata disciplina normativa, infatti, impone direttamente la difesa della fauna, sì da escludere che tale difesa possa configurare un fatto illecito da parte dell'amministrazione, mentre affida a quest'ultima una scelta insindacabile circa l'introduzione dell'indennizzo, nonché, dopo detta introduzione, un ampio potere discrezionale sulla sua effettiva corresponsione e quantificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 05/07/1974 num. 35 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 15/06/1975 num. 65 art. 7, Legge Reg. Toscana 15/06/1975 num. 65 art. 14, Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Toscana 15/03/1980 num. 17 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 29/06/1982 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)