Sez. U, Sentenza n. 12106 del 23/11/1995 (Rv. 494770 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Posizione del proprietario di un fondo incluso nel territorio di un parco nazionale (nella specie parco d'Abruzzo) - Esclusione - Danni ricevuti dal moltiplicarsi degli animali selvatici - Tutelabilità con l'azione risarcitoria - Esclusione - Controversie aventi ad oggetto la compensabilità del detto pregiudizio - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
Nella disciplina dei Parchi nazionali (nella specie, quella del Parco d'Abruzzo, di cui alla legge n. 1511 del 1923 ed al relativo regolamento di cui al Regio Decreto n. 2124 del 1923, estesa al Parco dei Monti Sibillini con legge n. 67 del 1988), avente, tra l'altro, la funzione di migliorare e tutelare la fauna, costituendo il territorio dei parchi a riserva di caccia e di pesca, la posizione del proprietario di un fondo incluso in detto territorio, per i danni che riceva dal moltiplicarsi degli animali selvatici non suscettibili di abbattimento, non ha natura di diritto soggettivo e non è, quindi, tutelabile con azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la compensabilità (non risarcibilità) dell'indicato pregiudizio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1923 num. 1511 CORTE COST., Regio Decr. 27/09/1923 num. 2124, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)