Sez. U, Sentenza n. 559 del 10/08/2000 (Rv. 539389 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Regione Puglia - Indennizzo a favore dei proprietari - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In applicazione della legge Regione Puglia 15 giugno 1994, n. 20, attuativa della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 49 legge Regione Puglia 27 febbraio 1984 (richiamato dalla legge n. 20 del 1994) - il quale tra l'altro dispone che ciascuna provincia istituisce un fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, e che il consiglio regionale regolamenta l'utilizzazione ed il funzionamento dei fondi stessi -, le erogazioni in favore dei proprietari dei fondi danneggiati dalla fauna selvatica costituiscono "indennizzo" e non "risarcimento del danno". Pertanto la posizione del proprietario che fa valere l'esistenza di un danno ha consistenza di interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 15/06/1994 num. 20, Legge Reg. Puglia 27/02/1984 num. 10 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)