Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 09/03/1983 (Rv. 426611 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In caso di deduzione in appello di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto essere fatti valere in primo grado, il mancato Esercizio da parte del giudice di appello del potere discrezionale previsto dall'art. 345 capoverso cod. proc. civ. in materia di regolamento delle spese processuali non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf 5847/79, mass n 402508; (Conf 2839/79, mass n 399154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)