Sez. 3, Sentenza n. 5847 del 12/11/1979 (Rv. 402508 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel caso di deduzione in appello di prove nuove che potevano essere offerte in primo grado, l'applicazione delle Disposizioni dell'art 92 cod proc civ per la regolamentazione delle spese di giudizio si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio, ancorche non sorretto da alcuna motivazione, non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 4275/76, mass n 382976).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)