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Sez. 2, Sentenza n. 4326 del 11/05/1987 (Rv. 453075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 92 dello stesso codice, non impone al giudice di derogare al criterio generale in tema di regolamento delle spese giudiziali, fondato sulla soccombenza, ma gli attribuisce un potere discrezionale del quale egli può anche non avvalersi. Pertanto, nel caso di deduzione in appello di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova che si sarebbe potuto far valere in primo grado, il mancato Esercizio da parte del giudice di appello del suddetto potere discrezionale non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf 3636/84, mass n 435628; (Conf 1768/83, mass n 426611; (Conf 2839/79, mass n 399154; (Conf 2238/78, mass n 391626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)