Sez. L, Sentenza n. 1350 del 03/03/1979 (Rv. 397628 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA PREVISTA DALLA LEGGE N 911 DEL 1971 - APPLICABILITA AI RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AGLI ACCORDI COLLETTIVI RIGUARDANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI CHE ESCLUDEVANO L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA O NE RIDUCEVANO L'AMMONTARE NEL CASO DI DIMISSIONI - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA PREVISTA DALLA LEGGE N 911 DEL 1971 - APPLICABILITA AI RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AGLI ACCORDI COLLETTIVI RIGUARDANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI CHE ESCLUDEVANO L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA O NE RIDUCEVANO L'AMMONTARE NEL CASO DI DIMISSIONI - ESCLUSIONE.*
La legge 15 ottobre 1971 n 911, disciplinante la corresponsione dell'indennita per lo scioglimento del contratto di Agenzia ha carattere innovativo rispetto alle norme dettate dall'art 1751 cod civ e non e pertanto applicabile ai contratti esauriti prima della sua entrata in vigore, i quali restano assoggettati all'originario testo dell'art 1751 cod civ, nonche agli accordi collettivi riguardanti gli agenti e rappresentanti commerciali, che subordinavano l'attribuzione patrimoniale alla condizione della risoluzione contrattuale per fatto non imputabile all'agente, escludendola a contrario in caso di dimissioni, ovvero concedendola in misura ridotta, secondo la eventuale previsione della norma collettiva di rinvio (art 16, comma quinto, accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951, reso efficace erga omnes con DPR 18 marzo 1961 n 387). (Conf 727/76, mass n 379380; (Conf 1405/75, mass n 374959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 10/10/1951 num. 16, Legge 18/03/1961 num. 387 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)