Sez. 1, Sentenza n. 15683 del 13/12/2002 Ud. (dep. 03/04/2003) Rv. 224015 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Modifiche non contingenti - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso per cassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta di autorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzione domiciliare).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)