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Sez. 1, Sentenza n. 45581 del 23/11/2007 Cc. (dep. 05/12/2007) Rv. 238919 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione alla detenzione domiciliare - Modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità per cassazione - Anche ad opera del pubblico ministero.
Stato
decisa il 2007-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238919-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza (nella specie, militare) modifica le prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare, siccome attiene alla materia della libertà personale, è ricorribile per cassazione anche dal pubblico ministero, in ragione del principio della parità delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)