Sez. 1, Sentenza n. 108 del 30/11/2012 Cc. (dep. 03/01/2013) Rv. 254166 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione alla detenzione domiciliare - Modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)