Sez. 3, Sentenza n. 28929 del 27/05/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 229491 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di illecito impossessamento di beni culturali previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - Fattispecie introdotta dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - Beni culturali - Nozione - Qualificazione in un provvedimento dell'autorità - Necessità - Sequestro probatorio - Ammissibilità - Presupposti.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunziato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art.13 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il "fumus" del c.d. "furto d'arte", desunto dalle caratteristiche della "res" in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 125, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)