Sez. 4, Sentenza n. 4315 del 22/12/1995 Cc. (dep. 27/02/1996) Rv. 204457 - 01
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Questione di legittimità costituzionale degli artt. 310, comma secondo, e 127, comma terzo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui non si prevede che l'indagato o l'imputato che abbia proposto appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, se detenuto fuori della circoscrizione del giudice di appello, debba essere sentito, non da quest'ultimo ma dal magistrato di sorveglianza del luogo - Manifesta infondatezza -Ragioni - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 310, comma secondo, e 127, comma terzo, cod. proc.pen. in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui viene previsto che l'indagato o l'imputato, se detenuto fuori della circoscrizione del giudice di appello, in materia di misure cautelari personali, debba essere sentito, qualora ne faccia richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo anziché dal Tribunale competente per l'appello. Ed invero, per l'appello, stante l'identità di "ratio", vale la medesima soluzione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991 secondo cui il combinato disposto degli artt. 309, comma ottavo, e 127 comma terzo, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che le dette norme non vietano la comparizione personale dell'imputato o dell'indagato ove vi sia richiesta o il giudice, di ufficio, lo ritenga opportuno. Ciò, però, non deve fare ritenere che sia stato riconosciuto il diritto pieno ed indiscutibile dell'indagato o dell'imputato, detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell'appello ma induce ad affermare che tale diritto è stato attribuito solo con riferimento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, quando cioè costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori. Peraltro, il potere del Tribunale di tenere conto, al fine di stabilire se sia o meno necessaria l'audizione diretta dell'indagato o dell'imputato (che non può essere imposta per il solo fatto della presentazione dell'istanza) delle ragioni su cui questa è fondata, trova riscontro nella norma dettata dall'art. 299, comma terzo ter, cod. proc. pen., in tema di interrogatorio da parte del giudice di chi abbia chiesto la revoca o la sostituzione di una misura cautelare. Nè può parlarsi di violazione del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, dato che questo può subire adattamenti e restrizioni da parte del giudice ordinario se giustificati da altre norme o da principi fondamentali desunti dall'ordinamento costituzionale, quali per l'appunto ragioni di sicurezza ed economia processuale. (V. sent. Corte Cost. n. 45 del 1991).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)