Sez. 6, Sentenza n. 15717 del 04/02/2003 Cc. (dep. 03/04/2003) Rv. 225435 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Procedimento - Comparizione dell'imputato - Diritto ad essere sentito - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di giudizi di impugnazione di misure cautelari, il combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127 comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche all'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. per identità di ratio, va interpretato nel senso che tali norme non vietano la comparizione personale dell'imputato o dell'indagato ove vi sia richiesta o il giudice, di ufficio, lo ritenga opportuno, non dovendosi peraltro ritenere riconosciuto il diritto pieno ed indiscutibile dell'indagato o dell'imputato, detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell'appello. Tale ultimo diritto è riconosciuto solo con riferimento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, ovvero quando costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)