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Sez. 1, Sentenza n. 8097 del 14/06/2000 (Rv. 537578 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Di elettrodotto - Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Componenti dell'indennità ex art. 123 del R.D. n. 1775 del 1993 - Applicabilità a tutte dei suddetti criteri - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537578-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

La liquidazione della indennità di asservimento di un'area per la realizzazione di un elettrodotto ad opera dell'ENEL va compiuta avendo riguardo ai criteri di cui all'art. 123 del R.D. n. 1175 del 1933, che, nella materia, costituisce "lex specialis" rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865. E, tuttavia, a seguito della entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, che ha previsto un più riduttivo criterio per la stima dell' indennità di espropriazione delle aree edificabili, la determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, che venga costituita mediante un procedimento ablativo su dette aree, va effettuata tenendo conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, con la conseguenza che il parametro del valore contemplato dal citato art. 123, ed alla cui diminuzione deve essere correlata l'indennità medesima, non va più calcolato alla stregua del prezzo di mercato del bene gravato, ma in base al parametro convenzionale indicato dal sopravvenuto art. 5 bis, per tutte e tre le componenti individuate dalla norma speciale, e cioè sia per la valutazione relativa alla determinazione di valore dell'immobile a causa dell'imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere e relative a zone di rispetto, con la sola eccezione della prima di esse allorché si riferisca a fabbricati e comunque ad aree edificate, per i quali l'indennizzo continua a commisurarsi al relativo valore in comune commercio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 08/09/1992 num. 359 art. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)