Sez. 1, Sentenza n. 3996 del 22/04/1999 (Rv. 525618 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Area asservita dall'Enel - Indennità - Quantificazione - Criteri ex art. 5 bis L. 359/92 - Applicabilità - Limiti - Contemperamento con i criteri di cui all'art. 123 R.D. 1175/33 - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
La liquidazione dell'indennità di asservimento di un area ad opera dell'ENEL va compiuta avendo riguardo non soltanto ai criteri di cui all'art. 5 bis legge 359/92, ma anche a quelli di cui al R.D. 1175/33, che costituisce, rispetto alla prima norma, "lex specialis" nella materia "de qua". In particolare, avuto riguardo alle tre diverse componenti dell'indennità di asservimento (valutazione della diminuzione del valore subito dal bene a seguito dell'imposizione della servitù; corresponsione di un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; corresponsione del valore totale per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree), soltanto con riferimento all'ultima di esse deve ritenersi applicabile il citato art. 5 bis, dovendosi, per le altre, operare, viceversa, esclusivo riferimento ai criteri di cui alla normativa speciale.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 02/06/1974 num. 247 art. 4, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)