Sez. 4, Sentenza n. 3871 del 08/02/1990 Ud. (dep. 17/03/1990) Rv. 183752 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SECONDO COMMA DELL'ART. 589 COD. PEN. - INTEGRA UN'AGGRAVANTE SPECIALE - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SECONDO COMMA DELL'ART. 589 COD. PEN. - INTEGRA UN'AGGRAVANTE SPECIALE - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE.*
Il secondo comma dell'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) non integra un reato autonomo, bensì un'aggravante speciale che impone il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen.. (fattispecie relativa a rigetto di richiesta di declaratoria di Estinzione del reato per prescrizione, poiché, ritenuta la equivalenza con le attenuanti generiche, era rimasto immutato il massimo della pena in anni 5). (Conf mass n 089415; (Conf mass n 130132; (Conf mass n 129148).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)