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Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013 (Rv. 628253 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico impiego - Gestione del rapporto - Diritto privato - Principi generali buona fede e correttezza - Applicabilità - Art. 97 Costituzione.
Stato
decisa il 2013-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628253-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)