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Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1980 (Rv. 403358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROGRESSIONE IN CARRIERA REGOLAMENTATA CON L'IMPOSIZIONE ALL'IMPRENDITORE DI DETERMINATI DOVERI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO E DELLA PORTATA DI TALI DOVERI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1980-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROGRESSIONE IN CARRIERA REGOLAMENTATA CON L'IMPOSIZIONE ALL'IMPRENDITORE DI DETERMINATI DOVERI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO E DELLA PORTATA DI TALI DOVERI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*

Qualora la progressione in carriera dei dipendenti non sia lasciata al mero arbitrio dell'imprenditore, ma venga regolamentata, nel senso di imporre all'imprenditore medesimo determinati doveri, con riguardo ai criteri di valutazione ed ai procedimenti da seguire, l'individuazione del contenuto e della portata di tali doveri deve tenere conto dei principi generali sull'interpretazione dei patti contrattuali secondo buona fede e sull'Obbligo di correttezza facente carico ai soggetti di una vicenda obbligatoria. (nella specie, vertevasi in tema di interpretazione del regolamento per i dipendenti del Banco di Napoli, entrato in vigore il 22 gennaio 1969, al fine di stabilire se la perequazione fra personale femminile e personale maschile, introdotta dal regolamento medesimo, consentisse al primo di concorrere alla promozione al grado di funzionario di direzione, pur se sprovvisto del prescritto giudizio di idoneita, in relazione a periodi lavorativi anteriori alla predetta perequazione. La suprema Corte ha cassato con rinvio la statuizione negativa, adottata dai giudici del merito, per un riesame dei doveri del Banco di Napoli anche secondo i criteri sopra enunciati).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)