Sez. 2, Sentenza n. 17522 del 23/01/2004 Ud. (dep. 15/04/2004) Rv. 229698 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - imputato | Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia - Formale dichiarazione - Omissione - Nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - imputato
L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento processuale; nè essa può essere ricompresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, poichè non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)