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Sez. 7, Ordinanza n. 31646 del 28/05/2002 Cc. (dep. 24/09/2002) Rv. 222840 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Formale dichiarazione di contumacia - Necessità - Sussistenza - Omissione - Nullità a regime intermedio.
Stato
decisa il 2002-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222840-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

La sentenza contumaciale è nulla qualora non sia formalmente pronunciata l'ordinanza dichiarativa della contumacia, in quanto, in mancanza di tale pronuncia, è omesso l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato. Ne consegue che l'omessa pronuncia di detta ordinanza dà luogo ad una nullità a regime intermedio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)