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Sez. 5, Sentenza n. 1444 del 20/11/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209954 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IMPUTATO - ALLONTANAMENTO COATTIVO - RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE | Dichiarazione - Omissione - Presenza dei presupposti - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209954-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IMPUTATO - ALLONTANAMENTO COATTIVO - RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE

L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)