Sez. 1, Sentenza n. 3332 del 22/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 261820 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MINORE INFRADICIOTTENNE, INFERMO O DEFICIENTE PSICHICO | Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Attenuante di cui all'art. 114, comma terzo, cod. pen., con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 3, cod. pen. - Condizioni per l'applicabilità - Individuazione - Fattispecie.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MINORE INFRADICIOTTENNE, INFERMO O DEFICIENTE PSICHICO
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 3, cod. pen., presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro, che può derivare da una peculiare posizione nella famiglia, ma non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, comprendendo ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione in ambito familiare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici di merito, che, in un caso di omicidio aggravato commesso in concorso dal padre e dal figlio maggiorenne, aveva escluso nei confronti di quest'ultimo l'attenuante suindicata, ritenendola configurabile solo nell'ipotesi di prole minore degli anni diciotto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 114 com. 3, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)