Sez. 3, Sentenza n. 12430 del 16/05/2008 (Rv. 603174 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Erronea indicazione di taluni dati catastali relativi ai beni sottoposti ad esecuzione - Ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione riportante tali dati erronei - Conseguenza - Impugnazione immediata di detto provvedimento con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fondamento - Impugnazione per tale ragione del decreto di trasferimento successivamente emanato - Tardività.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
In materia di esecuzione forzata, tutte le questioni che possono dar luogo ad invalidità della vendita per erronea indicazione di taluni dati catastali relativi ai beni sottoposti ad esecuzione, devono essere fatte tempestivamente valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nei confronti dell'ordinanza di vendita, mentre è da qualificarsi tardiva l'opposizione avverso il decreto di trasferimento, atteso che il debitore esecutato, nel ricevere la notifica di tutti gli atti relativi alla procedura, ha l'onere di rilevare immediatamente l'erronea indicazione dei dati catastali e chiederne la rettifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)