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Sez. 3, Sentenza n. 1512 del 24/01/2007 (Rv. 595716 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Vizi dell'aggiudicazione del bene e del decreto di trasferimento - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione per rilascio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595716-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In tema di vendita forzata, qualora il giudice dell'esecuzione disponga l'aggiudicazione dei beni posti in vendita e pronunci il decreto di trasferimento dell'immobile nonostante sia stata in precedenza dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, detti vizi devono esser fatti valere nel procedimento di espropriazione immobiliare in cui si sono verificati, proponendo opposizione contro l'aggiudicazione ed il trasferimento dei beni e non già nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio, atteso che la liquidazione dell'espropriazione immobiliare determina la formazione di un titolo esecutivo che consente all'aggiudicatario di azionare la pretesa al rilascio del bene conseguito, senza che possano essere rimessi in discussione i presupposti della formazione del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)